arrotondamenti delle imposte, in euro
Imposta di registro proporzionale
art. 41, c. 1, D.P.R. 131/1986, modificato da
art. 8, D.P.R. 18.08.2000 n. 308
Arrotondamento all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Imposte ipotecarie e catastali proporzionali
art. 18, D. Lgs. 347/1990, modificato da
art. 10, D.P.R. 18.08.2000 n.
308
Arrotondamento all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Imposte pagate alla registrazione e trascrizione per via
telematica
art. 10, D.P.R. 18.08.2000 n.
308
Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo … sono arrotondate … nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unita’, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Imposte fisse di registro, ipotecaria, catastale, di bollo
Appare plausibile ritenere che anche le imposte fisse di registro, ipotecarie e
catastali debbano essere, in linea generale, arrotondate all’unita’ di euro
(come sembra ritenere, anche se non chiaramente, la circolare 21.12.2001, n.
106/E).
La predisposizione, da parte
dell’Amministrazione finanziaria, di valori bollati con importi decimali (ad
esempio: marca da lire 20.000 uguale ad euro 10,33) dimostra l’accoglimento, da
parte della stessa Amministrazione, dell’interpretazione restrittiva dell’art.
7, D.P.R. 308/2000, che (nell’ambito della disciplina della registrazione e
trascrizione per via telematica) dispone l’arrotondamento dell’imposta di bollo
all’unita’ di euro.
Ne consegue che, salvi i casi
espressamente disciplinati, gli importi dell’imposta di bollo previsti nella
tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 sono arrotondati al secondo decimale, e non
all’unita’ di euro;
Nessuna disposizione specifica e’
dettata relativamente alle tasse ipotecarie, ed alle tasse di voltura
catastale; i relativi importi devono ritenersi quindi arrotondati al
secondo decimale, secondo le regole di cui all’art. 7 del D. Lgs. 213/1998 ed
all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 (cosi’, espressamente, la circolare
106/E succitata);
- analogo arrotondamento al
decimale deve essere effettuato per la tassa sui contratti di borsa, che
e’ dovuta solo per i contratti di valore eccedente 206,58 euro;
- quanto ai diritti di
segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese, l’art. 2 del D.M.
30 ottobre 2001 (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2001) dispone che “gli importi
in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella A (allegata al
decreto dirigenziale 18.02.1999, e successive modifiche) sono arrotondati
all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto
se inferiori a 0,50 euro”.
- quanto alle sanzioni
amministrative pecuniarie, a norma dell’art. 51,c.2 e 3, del D. Lgs.
24.06.1998 n. 213, “a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o
amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta
in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del
Trattato. Se l'operazione di conversione prevista dal c. 2 produce un risultato
espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.
Occorre pertanto distinguere:
a) – sanzioni in misura fissa
espresse in lire, che sono arrotondate all’unita’ di euro;
b) – sanzioni in misura
percentuale, che sono arrotondate al secondo decimale.