arrotondamenti delle imposte, in euro


 

Imposta di registro proporzionale

 

art. 41, c. 1, D.P.R. 131/1986, modificato da

art. 8, D.P.R. 18.08.2000 n. 308

 

Arrotondamento all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

 

 

Imposte ipotecarie e catastali proporzionali

 

art. 18, D. Lgs. 347/1990, modificato da

art. 10, D.P.R. 18.08.2000 n. 308

 

Arrotondamento all’unita’, nel caso in cui i valori siano espressi in euro, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

 

 

Imposte pagate alla registrazione e trascrizione per via telematica

 

art. 10, D.P.R. 18.08.2000 n. 308

 

Le imposte di registro, ipotecaria, catastale, di bollo … sono arrotondate … nel caso in cui i valori siano espressi in euro, all’unita’, per difetto se la frazione e’ inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.

 

 

Imposte fisse di registro, ipotecaria, catastale, di bollo


Appare plausibile ritenere che anche le imposte fisse di registro, ipotecarie e catastali debbano essere, in linea generale, arrotondate all’unita’ di euro (come sembra ritenere, anche se non chiaramente, la circolare 21.12.2001, n. 106/E).

 

 


 

La predisposizione, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di valori bollati con importi decimali (ad esempio: marca da lire 20.000 uguale ad euro 10,33) dimostra l’accoglimento, da parte della stessa Amministrazione, dell’interpretazione restrittiva dell’art. 7, D.P.R. 308/2000, che (nell’ambito della disciplina della registrazione e trascrizione per via telematica) dispone l’arrotondamento dell’imposta di bollo all’unita’ di euro.

 

Ne consegue che, salvi i casi espressamente disciplinati, gli importi dell’imposta di bollo previsti nella tariffa allegata al D.P.R. 642/1972 sono arrotondati al secondo decimale, e non all’unita’ di euro;

 

Nessuna disposizione specifica e’ dettata relativamente alle tasse ipotecarie, ed alle tasse di voltura catastale; i relativi importi devono ritenersi quindi arrotondati al secondo decimale, secondo le regole di cui all’art. 7 del D. Lgs. 213/1998 ed all’art. 5 del Regolamento CE n. 1103/97 (cosi’, espressamente, la circolare 106/E succitata);

 

- analogo arrotondamento al decimale deve essere effettuato per la tassa sui contratti di borsa, che e’ dovuta solo per i contratti di valore eccedente 206,58 euro;

 

- quanto ai diritti di segreteria per l’iscrizione nel registro delle imprese, l’art. 2 del D.M. 30 ottobre 2001 (in G.U. n. 271 del 21 novembre 2001) dispone che “gli importi in euro dei diritti di segreteria riportati nella tabella A (allegata al decreto dirigenziale 18.02.1999, e successive modifiche) sono arrotondati all'unità di euro, per eccesso se uguali o superiori a 0,50 euro e per difetto se inferiori a 0,50 euro”.

 

- quanto alle sanzioni amministrative pecuniarie, a norma dell’art. 51,c.2 e 3, del D. Lgs. 24.06.1998 n. 213, “a decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato. Se l'operazione di conversione prevista dal c. 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”. Occorre pertanto distinguere:

 

a) – sanzioni in misura fissa espresse in lire, che sono arrotondate all’unita’ di euro;

 

b) – sanzioni in misura percentuale, che sono arrotondate al secondo decimale.